ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        La ratifica parlamentare e la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sono necessarie trattandosi di accordo internazionale - che prevede l'adesione del nostro Paese quale Stato membro dell'Unione europea - e in quanto espressione di un impegno politico coerente con gli interventi normativi del Ministro della salute nel settore del tabagismo.
        La Convenzione è stata sottoscritta da 168 Paesi (per l'Italia ha firmato a Ginevra il 16 giugno 2003 il Rappresentante permanente presso le Organizzazioni internazionali di Ginevra, su delega del Ministro degli affari esteri) ed è stata ratificata da tutti gli Stati membri (e anche dalla Comunità europea - Presidenza di turno e Commissione) ad eccezione della Polonia, della Repubblica Ceca e dell'Italia.

B) Analisi del quadro normativo.

        Il quadro normativo di riferimento può essere individuato nei principali atti di regolamentazione, a livello nazionale e comunitario, del settore del tabagismo per quanto attiene sia agli aspetti legati strettamente alla tutela della salute sia per gli altri aspetti relativi a questioni di carattere finanziario e fiscale e di politica agricola. Le disposizioni contenute nel testo finale della Convenzione, discusso e approvato durante i negoziati nell'ambito del gruppo sanità del Consiglio dell'Unione europea, sono compatibili con la vigente normativa europea sia per quanto attiene alla direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, che per quanto attiene alla direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003.
        Le tematiche affrontate dalla FCTC sono in gran parte disciplinate dalla normativa nazionale. Si elencano di seguito le principali fonti normative vigenti nel settore, in base alle tematiche cui sono riferite.

Divieto di fumo:

        legge 11 novembre 1975, n. 584, e la relativa direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996;

        articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori, con il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003, sui requisiti tecnici delle aree per fumatori, per effetto del quale è stato esteso a tutti locali chiusi l'ambito del divieto di fumare.

 

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Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco:

        decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco.

Divieto di vendita e di somministrazione ai minori:

        testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.

Pubblicità e sponsorizzazioni:

        decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52; regolamento di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 30 novembre 1991, n. 425;

        regolamento di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581;

        legge 6 agosto 1990, n. 223;

        decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, recante attuazione della direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco.

Repressione del contrabbando:

        legge 18 gennaio 1994, n. 50;

        legge 19 marzo 2001, n. 92.

Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio:

        legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati:

        legge 7 marzo 1985, n. 76.

Proibizione della vendita di sigarette sciolte:

        legge 12 marzo 1968, n. 248.

Vendita dei tabacchi lavorati:

        legge 14 novembre 1967, n. 1095.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti.

        La FCTC non è in contrasto con le leggi ed i regolamenti vigenti nel settore considerato e la sua incidenza su di essi non può essere diretta, ma è soltanto mediata, perché conseguente alle determinazioni adottate.

 

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D)  Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        L'intervento adesivo dell'Unione europea - che, come già ricordato, è stata tra i primi firmatari della Convenzione il 16 giugno 2003 - di per sé implica automaticamente tale compatibilità. D'altra parte, diversi settori interessati dalla Convenzione sono in realtà già disciplinati da strumenti comunitari. La Convenzione è pertanto conforme all'acquis comunitario.
        La normativa comunitaria, infatti, già disciplina la pubblicità dei prodotti del tabacco nei mezzi di informazione e attraverso i servizi della società dell'informazione e la sponsorizzazione da parte dei produttori di tabacco di programmi radiofonici e televisivi, nonché di manifestazioni internazionali (direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997); la recente direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che riguarda il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla pubblicità e alla sponsorizzazione dei prodotti del tabacco aventi carattere transfrontaliero, recepita con il citato decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, ricomprende le previsioni dell'articolo 13 della Convenzione di cui trattasi.
        La direttiva 2001/37/CE - recepita in Italia con il già citato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 - riguarda, in particolare, il contenuto massimo consentito di nicotina, catrame e monossido di carbonio e i rispettivi metodi di misurazione, come pure l'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti del tabacco, nonché il divieto di utilizzo di diciture che inducano a ritenere meno nocivo un determinato prodotto (in linea con quanto previsto dalla FCTC all'articolo 11, paragrafo 1).
        Altri provvedimenti comunitari non vincolanti (raccomandazione 2003/54/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2002) riguardano, tra l'altro, la vendita ai bambini e agli adolescenti, nonché la protezione dall'esposizione al fumo di tabacco nell'ambiente.

E)  Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        Alcuni temi affrontati dalla FCTC - quali quelli relativi alla promozione di programmi di sostegno per aiutare i cittadini a smettere di fumare, di informazione ed educazione per prevenire il tabagismo e di formazione, diretti agli operatori sociali e sanitari, agli educatori e agli amministratori - costituiscono, in quanto inerenti alla tutela della salute, materia di legislazione concorrente, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nella quale, salva la determinazione dei princìpi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato, spetta alle regioni legiferare.

F)  Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

        Tale aspetto non assume rilevanza poiché se, da un lato, l'intervento è prevalentemente collegato ad esigenze di carattere

 

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unitario, dall'altro, esso, come sarà evidenziato in sede di «analisi dell'impatto della regolamentazione», comprende certamente anche le regioni e le province autonome tra i soggetti destinatari, in quanto chiamati ad impegnarsi per conseguire il previsto obiettivo di tutela della salute.
        Relativamente alle disposizioni della Convenzione di cui in particolare all'articolo 5, paragrafo 2 (e all'articolo 21, paragrafo 2) si precisa che l'organismo di coordinamento è rappresentato dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione del Ministero della salute, competente per materia. Si rappresenta, inoltre, che dal 2001 è operante un coordinamento tecnico interregionale sul tabagismo che collabora con il Ministero della salute e con l'Istituto superiore di sanità per la promozione di attività di monitoraggio e di valutazione degli interventi posti in essere sul territorio nazionale per la lotta al tabagismo.
        Per quanto attiene l'articolo 5, paragrafo 6, della Convenzione, in cui è richiesto alle Parti - nei limiti delle risorse disponibili - di collaborare attraverso i canali multi e bilaterali per mobilizzare fondi per l'attuazione della Convenzione, l'articolo 22, paragrafo 1, riguardante la promozione del trasferimento delle tecnologie e di capacità per i Paesi in via di sviluppo e per i Paesi con economie in transizione, si precisa che non si tratta di obbligo ma di esortazione a promuovere collaborazioni tecniche con tali Paesi e (articolo 26) a fornire sostegno finanziario da parte di organizzazioni internazionali e intergovernative (per l'Unione europea il riferimento è alla Commissione europea) ai Paesi in via di sviluppo e ai Paesi con economie in transizione, ai fini dell'attuazione della FCTC. Gli interventi o le attività connessi con quanto previsto dai citati articoli potranno eventualmente essere assicurati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del competente Ministero degli affari esteri e dagli organismi nazionali che operano nei settori di intervento in favore dei Paesi beneficiari utilizzando le risorse già assegnate per dette finalità dalle vigenti normative.
        Tra quelli potenzialmente considerati ai fini della presente analisi tecnico-normativa, non emergono altri aspetti suscettibili di assumere rilevanza rispetto all'intervento legislativo in esame.
 

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